top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreDott.Giacomo Coppola

Ripartizioni spese ascensore


Per quanto riguarda l’ascensore, l’art. 1124 c.c. stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari “delle unità immobiliari a cui servono“. La spesa è ripartita: “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“.

Si considerano come piani anche “le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune“.

Cosa succede quando l’ascensore viene successivamente installato nell’edificio per iniziativa di alcuni dei condomini? In questo caso le spese per la manutenzione dell’impianto vanno sopportate per intero dai condomini che hanno eseguito l’opera. Salvo la possibilità anche ai condomini originariamente dissenzienti di farne uso in un momento successivo. Previo pagamento delle spese sostenute dagli altri per l’installazione e per la successiva manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Con i dovuti correttivi che tengano conto del tempo trascorso e del logoramento e del deprezzamento dell’impianto.

2 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page